La reiniezione petrolifera in Basilicata è illegale. E altrove?
Eni e Regione Basilicata ignorano la legge del 1977, vecchia ma valida. Il presidente Pittella non sa che in Basilicata, per i cittadini, avere accesso agli atti relativamente alla reiniezione petrolifera ( ossia lo stoccaggio nel sottosuolo degli scarti estrattivi ) è praticamente impossibile. Pochissime le informazioni che si possono mettere insieme tra Unmig, Local Report Eni ed Arpab: insieme danno poco ma lasciano tantissimi dubbi. Con la professoressa Albina Colella avanzammo il 3 luglio una denuncia ben circostanziata (http://basilicata.basilicata24.it/cronaca/reiniezione-petrolifera-val-dagri-rispettata-legge-14411.php) ove sottolineammo il regime d’illegalità che in Basilicata si sta perpetrando in materia di reiniezione petrolifera, una pratica sicura forse nel deserto, ma vincolata per le zone abitate da una vecchia legge, la delibera interministeriale del 4 febbraio 1977, che regolamenta la pratica della reiniezione nel sottosuolo, nella quale viene stabilito che: lì dove c’è acqua e lì dove c’è predisposizione sismica, la reiniezione deve essere preceduta da approfonditi studi del sottosuolo, debitamente accurati; ed anche qualora autorizzata, la reiniezione deve essere sempre monitorata dal punto di vista infrastrutturale, nella composizione chimica dei liquidi reiniettati e nella possibili interferenza che possono nascere con le matrici ambientali sotterranee. In Basilicata tutto questo non succede e non è successo, prove alla mano: dati sporadici ed incompleti per alcuni mesi all’anno nel corso degli ultimi 3 anni (la reiniezione in Basilicata è praticata da almeno 8 anni), monitoraggio delle acque inattendibile (la geologa Albina Colella e Giuseppe Di Bello hanno rinvenuto nelle acque di contrada La Rossa sostanze che nelle analisi Arpab relative a Costa Molina nemmeno compaiono), assoluta mancanza di studi ante-operam, quindi l’assenza del famoso bianco ambientale.
Il Friuli applica la legge del 1977, perché in Basilicata no? In altre zone d’Italia, ove Roma pare non abbia deciso di creare periferie ambientali, le Arpa sembrano funzionare meglio di quella lucana, e la legge del 1977 viene osservata. Infatti in un’A.I.A. rilasciata dall’Arpa Friuli nell’aprile 2014 per una grande azienda zootecnica, troviamo tutte le prescrizioni di legge che in Basilicata non vengono applicate per la tutela delle persone, in Friuli la applicano per i maiali. Con decreto n.683, viene rinnovata l’A.I.A. della ditta “Zuccolo Enrico, Sergio, Angelo Società Agricola s.s.”, situata nel Comune di Ronchis – Pordenone, ove saranno allevati 5.500 suini con annesso ampliamento della vasca di raccolta dei liquami reiniettati in seguito nel sottosuolo. All’art. 10 dell’A.I.A., l’Arpa Friuli preannuncia i controlli che verranno fatti, anche a sorpresa presso l’impianto; all’ art. 13 la società Zuccolo si impegna a versare ad Arpa i costi dei controlli; all’art. 17 si riporta che “il sindaco del comune ospitante l’azienda può, qualora dubitasse effetti negativi causati dall’azienda sulla salute pubblica, di chiedere la revisione dell’AIA” – capito sindaco di Pisticci? L’azienda raccoglie il materiale organico prodotto dall’allevamento in due vasche interrate e drena i reflui domestici in un sistema di subirrigazione nel sottosuolo, sistema di drenaggio che l’Arpa Friuli regolamenta richiamando la celebre delibera del 1977, classificandola come reiniezione nel sottosuolo, pur se svolta a pochissimi metri di profondità rispetto a quella petrolifera, e prescrive all’azienda di: ” – monitorare in continuo i livelli delle vasche e lo stato delle condotte del sistema di subirrigazione; – rispetto della distanza minima di 30 metri dalle condotte dell’acquedotto; – l’impianto di subirrigazione deve essere annualmente sottoposto a manutenzione generale di cui deve essere conservata prova; – i liquami utilizzati a fine agronomico, derivanti dalla subirrigazione, devono essere sottoposti ad analisi al fine di mapparne le variazioni chimiche compositive; – dalle vasche di raccolta devono essere prelevati semestralmente campioni per analisi; – il sistema di subirrigazione deve essere ispezionato semestralmente; – per ogni altro aspetto si rimanda alla delibera del 1977 senza dimenticare che l’area interessata dalla subirrigazione deve essere segnalata da idonea cartellonistica. Il paragone con la Basilicata si fa umiliante.
L’Eni cita la delibera del 1977 fuori dalla Basilicata mai dentro. Queste in sintesi le prescrizioni per la reiniezione superficiale dei liquami prodotti da 5500 maiali, mentre in Basilicata ove si reiniettano migliaia di tonnellate al giorno di acque di strato non è possibile avere alcuna documentazione amministrativa o scientifica specificatamente afferente alla reiniezione: sappiamo che si fa e sappiamo che questa praticata in Basilicata è illecita e coperta da una sorta di congiura del silenzio circa gli impatti, i quantitativi, le modalità e la composizione delle sostanze. Infatti né nel Local Report Eni 2013, tanto osannato da Pittella come da Gheller come atto di trasparenza, né sul sito Arpab, compare la citazione della legge di tutela delle acque del 1977 che impone la difesa della risorsa idrica sotterranea con precise prescrizioni; l’Eni dimentica od omette volutamente la citazione di una legge in Basilicata, ma che Eni cita e ricorda nei suoi master di legge pubblicizzati fuori regione. Dalla Puglia l’altro schiaffo alla Basilicata. Infatti nella vicina Puglia, l’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia, cita la delibera del 1977 nella determina n. 901 del 30 marzo 2011, con la quale autorizza l’Eni a reiniettare acque di strato nel pozzo “RO-2” sito nel Comune di Biccari. Il testo della determina è illuminante sull’iter amministrativo della reiniezione, infatti: in base al Dlgs n. 152/06 , alla parte terza prevede le norme in materia di acque e, in particolare, l’art. 104, comma 3, demanda al Ministero dell’Ambiente, d’intesa con le Regioni per i giacimenti a terra, l’autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde; successivamente, l’art. 7, comma 6, del D.L.vo 30/2009 ha modificato l’art. 104 del D.L.vo 152/06 nel senso di riportare, per i giacimenti a terra, alle Regioni la competenza in materia di re-iniezione di acque in unità geologica profonda che, in virtù del potere di delega delle Regioni verso Enti sottordinati, demanda alle Province la competenza autorizzativa che prevede il rispetto delle norme tecniche previste dall’allegato V della delibera del 04/02/1977 del Comitato Tecnico dei Ministri. Così la Provincia di Foggia impone ad Eni: – che lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi, come espressamente previsto dall’art. 103 del D.L.vo 152/06; – di adottare le necessarie precauzioni tecniche al fine di garantire che le acque di scarico non raggiungano altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi, come dettato dall’art. 103 del D.L.vo 152/06; – di sottoporre le acque da iniettare a controlli bimestrali eseguiti dal Dipartimento Provinciale di Foggia dell’Arpa Puglia. Ferma restando la facoltà di questo Ente o dell’Arpa Puglia di disporre controlli in ogni altra occasione lo riterranno necessario; – di adottare le misure necessarie onde evitare un deterioramento anche temporaneo della situazione igienico-sanitaria e soprattutto della falda acquifera esistente; – di notificare a questo Ente ed all’Arpa Puglia ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto, in riferimento alla modalità di produzione delle acque da scaricare anche al fine di escludere ogni contaminazione che possa derivarne durante l’esecuzione dei lavori; – di notificare, inoltre, tempestivamente qualsiasi incidente o mal funzionamento dell’impianto che porti ad un sensibile peggioramento delle caratteristiche dell’effluente.
Un autentico abusivismo di Stato. La suddetta autorizzazione vale per quattro anni. Tutto questo iter qualcuno lo ha visto osservato in Basilicata? L’Eni, azienda a partecipazione pubblica, ha commesso e sta commettendo con la connivenza della Regione e delle Province, un’ omissione perché ignora le prescrizioni di legge della delibera interministeriale del 4 febbraio 1977: un vero e proprio abusivismo di stato. L’Eni dopo che avrebbe contaminato Salandra Scalo ed altri punti della Val Basento, nel 2011 avrebbe contaminato le falde sottostanti il Centro Oli Val d’Agri ed altre decine di siti in Basilicata (Agip inclusa) e nonostante tutto le amministrazioni locali stendono ancora per loro tappeti rossi. Cosa farà la magistratura per questa mancata ottemperanza alla legge? In base a quale principio dobbiamo contribuire allo sviluppo nazionale se qui l’unica cosa ad essere nazionale è la svendita della dignità lucana? Giorgio Santoriello – Gianpaolo Farina ( OdV Cova Contro )
Lun, 25/08/2014